La Disciplina dei rappori di lavoro, per circoli e asociazioni.
Al fine di organizzare le proprie attività, le associazioni ed i circoli si avvalgono di collaboratori,
siano essi dirigenti, animatori o atleti, artisti o quant'altro. I rapporti di lavoro che si instaurano possono essere:
■ a carattere gratuito
■ a titolo oneroso
Il rapporto a titolo oneroso può essere di natura subordinata (cioè di dipendenza) o autonoma (cioè libero-professionale). A seconda della tipologia di rapporto di lavoro instaurato, (lavoro su- bordinato, collaborazione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione professionale, collaborazione occasionale, ecc.) l'associazione potrà avere obblighi di natura:
■ fiscale (versamento di ritenute quale sostituto d'imposta);
■ contributiva (inquadramento previdenziale ed assistenziale);
■ assicurativa e preventiva (contro gli infortuni sul lavoro).
La forma di lavoro scelta non può essere unilaterale, va definita da entrambe le parti costituenti il rapporto, sotto forma di espressa volontà. La sola espressione di volontà non è, però, sufficiente a fare considerare un rapporto in un modo piuttosto che in un altro, ma occorre la presenza o me- no di altri importanti elementi tra cui spicca quello della subordinazione gerarchica che, se c'è, qualifica il rapporto in lavoro subordinato, se manca, fa propendere lo stesso in lavoro autonomo.
LA COLLABORAZIONE GRATUITA
E' la fattispecie più frequente di collaborazione nell'ambito delle attività svolte da una associa-
zione. Rientrano in questo ambito tutte le forme di collaborazione in cui il soggetto lavora sempli- cemente per passione, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle va- rie iniziative poste in essere dal circolo, senza richiedere o ricevere alcun tipo di compenso per l'attività prestata.Nei confronti di questi collaboratori, le associazioni ed i circoli non hanno alcun obbligo di natura fiscale, retributiva, contributiva e di prevenzione ambientale nel luogo di lavoro. Non ci sono neppure obblighi di assicurazione presso enti assicurativi pubblici (INAIL), fermi re- stando gli obblighi di assicurazione presso compagnie assicurative private degli operatori dl vo- lontariato (legge 266/91, art. 4), delle associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni (legge 383/2000, art. 30, comma 3) e degli sportivi dilettanti (legge
289/2002. art. 51). E' preferibile formalizzare la qualifica di collaboratore volontario attraverso una espressa dichiarazione sottoscritta dal collaboratore all'inizio dell'attività.
Nella dichiarazione dovrà essere specificato:
■ che l'attività si intende prestata volontariamente e a titolo gratuito al solo fine di contribuire al raggiungimento delle finalità perseguite dall'associazione;
■ che il collaboratore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che non potrà di conse- guenza rivalersi sull'associazione per danni da lui subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa;
■ di lasciare indenne l'associazione da ogni pretesa risarcitoria da parte di terzi, in ordine a dan- ni causati e/o derivanti dall'attività da lui svolta.
L'unica forma di corrispettivo monetario compatibile con una collaborazione a titolo gratuito è il rimborso delle spese di viaggio, alloggio e vitto sostenute dal collaboratore nello svolgimento della sua attività a favore dell'associazione, fuori dal territorio comunale.
Per dimostrare l'effettiva correlazione tra spese sostenute ed incarico svolto, sarà necessaria un'apposita delibera da parte dell'organo statutario preposto (solitamente il consiglio direttivo del circolo), oppure una lettera d'incarico a firma del legale rappresentante.
E' bene ricordare che tra le spese di viaggio sono da inserire anche i rimborsi chilometrici per l'utilizzo dell'auto propria da parte del collaboratore. Si precisa che il termine fuori dal territorio comunale deve essere inteso come comune del domicilio fiscale del collaboratore.
Le spese per trasferte rimborsate debbono essere dettagliatamente documentate e la documen- tazione deve essere acquisita in originale dall'associazione. Inoltre i giustificativi dì spesa devo- no essere intestati al collaboratore che ha sopportato la spesa con l'indicazione del corrispon- dente codice fiscale. Il requisito dell'intestazione non necessita per taluni documenti di viaggio (per esempio biglietti ferroviari) come pure per i prospetti di liquidazione delle indennità chilo- metriche in quanto in modo manifesto collegati, rispettivamente, all'incarico conferito al collabo- ratore e alla specifica autorizzazione all'uso dei mezzi propri.
Per quel che concerne i rimborsi chilometrici per l'utilizzo d'auto propria è previsto un importo non superiore alle tabelle ACI.
LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO, PARASUBORDINATO E SPORTIVO
Il lavoro subordinato
L'articolo 2094 del Codice Civile identifica come lavoratore subordinato colui che si obbliga, me-
diante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manua- le alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
Gli organi di vigilanza - Direzioni Provinciali del Lavoro, Inps ed Inail - nel corso delle verifiche ef- fettuate hanno avuto come riferimento i seguenti elementi caratteristici:
a) Inserimento del lavoratore nell'attività dell'impresa esercitata dal datore di lavoro;
b) Il lavoratore entra a far parte di uno schema organizzativo, con legami funzionali di interdipen- denza reciproca con le altre componenti della struttura organizzativa;
c) Subordinazione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
d) Remunerazione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto e non al risultato del la- voro medesimo;
e) Assenza di rischio imprenditoriale che resta, totalmente, in capo al datore di lavoro.
Il lavoro autonomo
L'articolo 2222 del codice civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a com-
piere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Gli organi di vigilanza - Direzioni Provinciali del Lavoro, Inps ed Inail - nel corso delle verifiche ef- fettuate hanno avuto come riferimento i seguenti elementi caratteristici:
a) Assenza di vincolo di subordinazione;
b) Compenso commisurato al lavoro ed utilità dell'opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto;
c) Assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'ese- cuzione medesima.
Rientrano le fattispecie di lavoro autonomo:
■ le prestazioni rese da professionisti
■ alcune collaborazioni occasionali
Il lavoro parasubordinato
Per lavoro parasubordinato s'intende una tipologia di rapporti di lavoro con una struttura giuridi-
ca particolare, talvolta vicina per caratteristiche al lavoro subordinato e altre volte a quello auto- nomo. Si tratta, infatti, di forme di collaborazione che, seppure svolte senza vincolo di subordina- zione, hanno durata continuativa nel tempo e sono coordinate con la struttura organizzativa del
datore di lavoro e, pertanto, generano redditi così detti "assimilati" a quelli da lavoro dipendente. Rientrano le fattispecie di lavoro parasubordinato:
■ le collaborazioni coordinate e continuative;
■ le collaborazioni a progetto;
■ alcune collaborazioni occasionali;
■ le prestazioni di lavoro accessorio.
Prestazioni e Collaborazioni "sportivo-dilettantistiche"
Negli ultimi anni, il legislatore fiscale ha avvertito l'esigenza di individuare forme agevolative di tas-
sazione delle somme che le società sportive dilettantistiche riconoscono quali "compensi, premi o rimborsi spese" agli operatori sportivi, agli atleti e collaboratori indispensabili per lo svolgimento dell'attività sportiva.
Tale esigenza, derivata dalla considerazione che l'attività sportiva dilettantistica sia meritevole di tutela e di agevolazioni in relazione alla propria valenza sociale ed educativa, si è concretizzata con diversi provvedimenti legislativi che hanno configurato lo speciale trattamento, anche ai fini previ- denziali ed assistenziali, dei compensi sportivi, come recepito dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (redditi diversi).
LE PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI
Il professionista abituale (che può essere un avvocato, un dottore commercialista, un ragioniere
ecc.) è un soggetto titolare di partita IVA. Al momento della fatturazione il compenso percepito sarà assoggettato ad IVA nella misura del 21%. All'atto della corresponsione del compenso l'as- sociazione deve operare una ritenuta d'acconto del 21% sul compenso lordo (IVA esclusa).
La ritenuta d'acconto operata, deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui il compenso è corrisposto mediante modello F 24 indicando il codice tributo 1040.
Entro il 28 febbraio del successivo anno solare l'associazione dovrà inviare al professionista la certificazione dei compensi corrisposti nel precedente anno e delle corrispondenti ritenute ope- rate e versate.
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Il Decreto Legislativo di attuazione della riforma del mercato del lavoro (c.d. Legge Biagi) ha so-
stanzialmente sostituito i rapporti di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.) introdu- cendo la tipologia contrattuale denominata contratto a progetto. Da essa sono, però, esonerate le società ed associazioni sportive dilettantistiche. Il comma 3 dell'art. 61 del D.Lgs. di attuazione della legge n. 30/2003, esclude dal cosiddetto lavoro a progetto "i rapporti e le attività di colla- borazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle di- scipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come indi- viduati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
Sono inoltre escluse:
o le prestazioni occasionali, che per la prima volta nell'ambito della riforma sono individuate nei rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, a condizione che il compenso complessivamente percepito nell'anno non ecceda euro 5.000;
■ le professioni intellettuali, per le quali è richiesta l'iscrizione negli Albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme;
■ i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società;
■ i partecipanti a collegi e commissioni;
■ i titolari di una pensione di vecchiaia.
Un'associazione (o una società) sportiva dilettantistica potrebbe trovarsi ad avere:
■ Co.co.co istituzionali", di natura amministrativo-gestionale: per tali rapporti non è necessaria.
la costituzione di un contratto a progetto ed i relativi compensi sono qualificati ai fini fiscali red- diti diversi (vedi oltre);
■ collaborazioni non "istituzionali" ma escluse dalla Legge Biagi (quindi senza progetto) in quanto riferite a uno dei casi di esclusione;
■ collaborazioni non "istituzionali": è necessaria la predisposizione di un progetto ed i relativi redditi sono assimilati a quelli da lavoro dipendente. In questo caso la normativa di riferimento è, naturalmente, quella del lavoro a progetto.
LE COLLABORAZIONI A PROGETTO
Il contratto di lavoro a progetto è un contratto di collaborazione coordinata e continuativa caratte-
rizzato dal fatto di:
■ essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
■ essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coor- dinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.
La disciplina prevista in materia di lavoro a progetto è finalizzata a prevenire l'utilizzo improprio delle collaborazioni coordinate e continuative e a tutelare maggiormente il lavoratore.
I rapporti instaurati senza l'individuazione del progetto, programma o fase di lavoro vengono qualificati come rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Caratteristiche
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della
prova, i seguenti elementi:
■ durata della prestazione di lavoro: può essere determinata (indicata specificamente) o deter- minabile in quanto il rapporto dura finché non sia stato realizzato il progetto, il programma o la fase di lavoro;
■ individuazione e descrizione del contenuto caratterizzante del progetto o programma di lavoro,
■ fase di esso;
■ corrispettivo e criteri per la sua determinazione, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
■ forme di coordinamento tra lavoratore a progetto e committente sull'esecuzione (anche tempo- rale) della prestazione lavorativa;
■ eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto (oltre a quelle previste in applicazione delle norme relative all'igiene e sicurezza del lavoratore sul luogo di lavoro).
Il contratto termina quando il progetto, il programma o la fase vengono realizzati. Il recesso anticipa- to può avvenire per giusta causa o in base alle modalità previste dalle parti nel contratto individuale. Il compenso per la prestazione a progetto deve essere di ammontare proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto del compenso normalmente corrisposto per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione delle stesse.
E' prevista una maggior tutela, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative, del lavora- tore in caso di malattia, infortunio e gravidanza:
■ la malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro.
Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile;
■ la gravidanza comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 giorni. Inoltre il lavoratore ha facoltà di svolgere la propria attività per più committenti (salvo diversa previsione del contratto individuale) e il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione fatta nello svolgimento del lavoro a progetto.
Adempimenti e versamenti connessi alle co.co.co non sportive e ai contratti a progetto
L'associazione dovrà:
■ effettuare la comunicazione preventiva all'Ufficio per l'Impiego (vedi oltre);
■ istituire il Libro Unico (vedi oltre);
■ elaborare la busta paga del collaboratore;
■ operare le ritenute fiscali e previdenziali;
■ effettuare l'iscrizione all'INAIL e il pagamento del relativo premio assicurativo;
■ effettuare le detrazioni spettanti come per i lavoratori dipendenti, nonché quelle per carichi di famiglia;
■ effettuare il conguaglio di fine anno per l'IRPEF e per le addizionali; - rilasciare entro il mese di febbraio dell'anno successivo il modello CUD
■ elaborare il mod. 770 annuale.
In assenza di altre tipologie di redditi, i collaboratori saranno esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Questi rapporti di lavoro sono soggetti ai contributi INPS (gestione separata), di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente, con le seguenti aliquote:
a) pari al 25,72% per i non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria b) pari al 17% per:
■ i collaboratori iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
■ i lavoratori che hanno contributi volontari o figurativi;
■ i titolari di pensione di reversibilità;
■ i titolari di pensione diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro.
Il contributo alla gestione separata va versato all'INPS con il modello F24. Il modello è unico per i professionisti e collaboratori.
Professionisti: il contributo viene pagato con il sistema degli acconti e saldi, negli stessi termini previsti per i versamenti Irpef ed è a completo carico del professionista.
Collaboratori: il versamento è effettuato dal committente entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. I com- mittenti hanno l'obbligo di inviare il modulo telematico Emens, entro l'ultimo giorno del mese succes- sivo a quello di competenza. Il contributo è dovuto entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo della vita. Per il 2009 il massimale è di euro 91.507,00 annui.
LE COLLABORAZIONI OCCASIONALI
Il D.Lgs. n. 276/2003 (legge Biagi) prevede due tipologie riconducibili a rapporti di lavoro occasionale:
a) Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa occasionale b) Il lavoro occasionale vero e proprio
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa occasionale
Si tratta di lavoro autonomo occasionale quando sussistono i seguenti presupposti:
■ la durata della prestazione non è superiore ai 30 giorni nell'anno solare con lo stesso committente;
■ il compenso percepito da ogni committente sia pari o inferiore ad ¤ 5.000,00 nell'anno solare; Per tali rapporti, il legislatore ha ritenuto non necessaria la predisposizione di un progetto, man- tenendo in vigore la vecchia disciplina delle co.co.co..
E' opportuno disciplinare il rapporto con un apposito contratto nel quale vengano anche eviden- ziate le caratteristiche di occasionalità come sopra descritte.
Il lavoro occasionale vero e proprio
Questa tipologia, non regolata dalla Legge Biagi, è costituita dall'attività occasionale vera e pro-
pria, nella quale non vi sono né continuità delle prestazioni né coordinamento con il committente. Il compenso corrisposto è assoggettato a ritenuta d'acconto pari al 21%.
Gli esercenti attività di lavoro occasionale hanno l'obbligo di iscrizione nella gestione.
LE PRESTAZIONI DI LAVORO ACCESSORIO
Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa previ-
sta dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esi- genze occasionali a carattere saltuario. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosid- detti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previ- denziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.
Recentemente, la Legge n. 133/2008 e la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 hanno ampliato le possibi- lità di accesso a questa normativa.
Vantaggi
■ Per il committente (datore di lavoro)
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.
■ Per il prestatore (lavoratore)
Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il com- penso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.
Il committente
La platea dei committenti - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - è molto
vasta dai privati alle aziende e comprende gli enti senza fini di lucro, come le associazioni ed i cir- coli Aics.
Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio
I prestatori (cioè i lavoratori) che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:
■ pensionati;
■ studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica.
Si precisa che studenti e pensionati possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo;
■ altre tipologie di prestatori: tutti i lavoratori sia disoccupati che dipendenti: per questi ultimi, se pubblici, è necessaria l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza. Fino al 31 dicem- bre 2009, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupa- zione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, cumulando il compenso con il trattamento integrativo corrisposto.
Limiti
I prestatori possono svolgere attività:
■ in generale fino ad un limite economico di 5.000 euro netti (6.660,00 euro lordi) per singolo committente nell'anno solare;
■ nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite eco- nomico di 3.000 euro netti complessivi per anno solare e non per singolo committente.
Aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio
Il sistema dei voucher trova al momento applicazione per prestazioni rese in vari ambiti lavorativi,
tra i quali di interesse per le associazioni e circoli Aics:
■ lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
■ manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;
■ consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
■ insegnamento privato e supplementare.
Applicazione
Sul valore complessivo lordo del buono (10 euro ) grava la contribuzione Inps (13%, accreditata
sulla posizione individuale del prestatore), Inail (7%) e della quota per la gestione del servizio (5%) per un valore netto utile al lavoratore pari a 7,50 euro ( ovvero il 75% del valore lordo del buono). È previsto anche un carnet, o buono 'multiplo', del valore di 50 euro equivalente a cinque buoni non separabili. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, sarà a sua volta pari a 37,50 euro.
Si ricorda che l'occupazione di lavoratori occasionali accessori non è oggetto di comunicazione anticipata al centro per l'impiego (CO) né tali lavoratori vanno riportati sul libro unico del lavoro. Prima dell'inizio delle attività, i committenti devono però effettuare la comunicazione preventiva verso l'INAIL.
LA COMUNICAZIONE AI CENTRI PER L'IMPIEGO
Dal 2007, per i datori di lavoro e per chi instaura, a titolo di committente, rapporti di collaborazio-
ne coordinata e continuativa e/o a progetto è prevista una comunicazione preventiva di assunzio- ne al Centro per l'Impiego (ex ufficio di collocamento), da effettuarsi entro il giorno precedente l'inizio dell'attività lavorativa.
All'obbligo sono soggette anche le società ed associazioni sportive dilettantistiche, in quanto tra i rapporti di collaborazione per i quali vige l'obbligo della comunicazione anticipata all'ex ufficio di collocamento, vi sono anche le collaborazioni individuate dall'articolo 90 della L. 289 del 27 dicem- bre 2002, cioè le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo/gestionale e di natura non professionale rese in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche.
I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE NELLO SPORT
Per i soggetti che operano nel settore sportivo dilettantistico sono previste delle norme particola-
ri sotto il profilo fiscale.
Il legislatore tributario, infatti, con vari provvedimenti normativi succedutisi nel tempo, ha previ- sto delle norme particolari per i soggetti che operano nel settore sportivo.
Sulla base di quanto indicato dall'art 67 lettera m) del DPR 917/1986 distinguiamo due tipologie:
■ indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (introdotte dall'art. 37 , comma 1, legge 342/2000);
■ compensi per collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale
(introdotti dall'art. 90, comma 3, Legge 289/2002).
COMPENSI CORRISPOSTI NELL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA
(e per prestazioni di cori, bande musicali e filodrammatiche dilettantistiche)
La prima tipologia riguarda le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i com-
pensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non profes- sionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantisti- che, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Fede- razioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che perse- gua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.
Mentre è ben chiaro chi sono i soggetti che possono erogare queste somme più problematico può essere individuare i soggetti percettori.
La norma infatti si limita a parlare di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica senza for- nire indicazioni su cosa debba intendersi per "esercizio diretto".
Il Ministero delle Finanze è intervenuto sul punto con la risoluzione n. 34 del 26/03/2001 chia- rendo che: "Sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto del- l'attivita' sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri." Inoltre ricomprende tra i soggetti ai quali possa essere applicata la tassazione agevolata dei compensi anche coloro "tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzio- ni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo".
Questa affermazione consente di aggiungere all'elenco sopra riportato anche quei soggetti che svolgono incarichi di dirigente accompagnatore impegnati nelle manifestazioni agonistiche.
Una definizione di attività sportiva dilettantistica così fortemente connessa allo svolgimento di "gare e manifestazioni" aveva, però, causato alcuni contenziosi (in particolare con l'ENPALS, di cui si dirà oltre) in merito al disconoscimento quali sportivi dilettanti di tutti quegli operatori che intervengono nelle fasi propedeutiche e di preparazione, quali, ad esempio, gli istruttori e prepa- ratori atletici o chi si occupa di formazione sportiva.
Recentemente il DL 207/2008, art. 35, comma 5 ha chiarito che "nelle parole «esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche», sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica".
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-GESTIONALE
A partire dal 1 gennaio 2003 anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carat- tere amministrativo usufruiscono dell'agevolazione fiscale prevista per i "compensi sportivi". L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n° 21 del 22/04/2003 chiarisce che la norma integra la previsione dell'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativi previsto dall'art. 69, comma 2 del TUIR particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche:
■ carattere amministrativo-gestionale;
■ natura non professionale;
■ resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.
Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratte- rizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'orga- nizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione.
Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se per lo svolgi- mento dell'attività di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le pre- stazioni rientranti nell'oggetto dell'arte o della professione.
Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell'art. 67, comma
1, lett. m), alla collaborazione nell'attività amministrativa e di gestione dell'ente. Rientrano, per- tanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestio- nale di natura non professionale i compiti tipici di segreteria di un'associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.
Ulteriore chiarimento è stato poi fornito, anche se non in forma ufficiale, in occasione di un con- vegno riguardante la disciplina fiscale delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che si è svolto il 18 giugno 2004 presso la Scuola Superiore dell'economia e finanze.
In tale sede autorevoli esponenti del Ministero delle Finanze rispondendo ad una precisa doman-
da se fosse possibile applicare l'agevolazione anche nei confronti dell'addetto alla manutenzione dei campi da tennis, il magazziniere dell'impianto sportivo, l'addetto alla pulizia, e così via hanno dato una interpretazione restrittiva.
L'orientamento è quello di attribuire all'espressione "amministrativo-gestionale" una portata li- mitata. L'espressione "gestionale" deve essere dunque interpretata congiuntamente alla parola "amministrativo".
Secondo l'Agenzia delle entrate il sistema di tassazione agevolata, previsto per gli sportivi dilet- tanti, può essere esteso solo a coloro che svolgono, in base a rapporti di collaborazione coordi- nata e continuativa, funzioni amministrative finalizzate alla gestione del sodalizio sportivo. Pertanto le prestazioni materiali come, ad esempio, quelle eseguite dall'addetto alla manutenzione degli impianti sportivi, ancorché finalizzate alla gestione delle attività sportive esercitate, proprio in quanto non hanno carattere amministrativo, sono soggette a tassazione secondo i normali criteri.
Si ricorda che tali collaborazioni non devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro non applicandosi la disciplina prevista dalla c.d. Legge Biagi (D. Lgs. N. 276 del 10 settembre 2003).
Recentemente il DL 207/2008, art. 35, comma 6 ha esteso l'applicazione delle co.co.co. sportive, di cui al presente paragrafo, anche ai collaboratori delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. In precedenza, infatti, tali agevo- lazioni erano riservate esclusivamente alle associazioni e società sportive dilettantistiche. Invece dal 2006, da questa normativa sono nuovamente esclusi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa svolti dal direttore e dai collaboratori tecnici di associazioni bandistiche, cori amatoria- li, filodrammatiche, di musica e danza popolare, anche se legalmente costituite e senza fini di lucro.
LIBRO UNICO DEL LAVORO
Il 16 febbraio 2009 è entrato in vigore il Libro Unico del Lavoro, obbligatorio per tutti i datori di lavoro
privati (anche associazioni e circoli) e che sostituisce i libri paga e matricola e gli altri registri obbliga- tori per il datore di lavoro, con l'obiettivo dello snellimento dei relativi oneri burocratici ed economici. Nel Libro Unico sono riportate le seguenti informazioni: dati anagrafici, codice fiscale, qualifica, retribuzione, anzianità, rimborsi spese, trattenute, detrazioni spettanti ed ore di presenza com- presi gli straordinari. Il datore di lavoro, tra l'altro, ha l'obbligo di consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate.
Per chiarire dubbi e incertezze, il Ministero del Lavoro ha fornito anche delle linee guida di riferi- mento disponibili online, da cui si desume che i collaboratori di associazioni sportive dilettantisti- che con compenso annuo fino a 7500 euro non vanno iscritti sul Libro Unico del Lavoro. Inoltre, si precisa che si deve distinguere a tal fine fra una prestazione resa in regime di collaborazione coordi- nata e continuativa, che dovrà essere sempre iscritta sul Libro Unico del Lavoro, e l'esecuzione di mansioni o servizi di carattere istituzionale che caratterizza i soci delle associazioni sportive dilet- tantistiche iscritte nelle rispettive federazioni, non soggetta ad obblighi di registrazione. Infine il Mi- nistero ricorda che nessun lavoratore occasionale, genuinamente tale, deve essere iscritto nel Libro Unico del Lavoro, come altrettanto esenti sono i lavoratori autonomi (anche sportivi) con partita iva.
ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DEI " COMPENSI SPORTIVI"
Trattamento fiscale
Gli emolumenti erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica e le collaborazioni
amministrativo-gestionali, ai sensi della nuova lettera m), comma 1, art. 67, TUIR (Redditi diversi)
nonché del nuovo comma 2 dell'art. 67, TUIR, vengono disciplinati nel seguente modo:
o fino ad euro 7.500,00 per anno solare, risultano completamente irrilevanti ai fini tributari. Ciò vuol dire che il collaboratore che percepisce somme inferiori a tale limite non è sottoposto ad al- cun prelievo fiscale. In proposito si ricorda che tale limite è riferito all'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti percepiti dal singolo collaboratore (quindi anche corrisposti da più sodalizi sportivi) nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche in un anno solare.
■ fino ad euro 28.158,28, ad esclusione delle somme che comunque non costituiscono reddito (ossia euro 7.500,00), i compensi devono essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito (23%) maggiorata dell'addizionale regionale (0,9%) ed eventuale addizionale comunale;
■ oltre euro 28.158,28 i compensi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di acconto. Su tali somme il percipiente, in sede di dichiarazione dei redditi, determinerà l'aliquota e, quindi, l'im- posta definitiva.
Non concorrono in ogni caso a formare il reddito del percipiente i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effet- tuate fuori dal territorio comunale.
Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggetta a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.
Si ricorda, inoltre, che per verificare il superamento del limite previsto di euro 7.500 occorre aver riguardo alle somme percepite con riferimento all' anno solare, anche nel caso in cui l'associazio- ne (o le associazioni) eroganti abbiano previsto nello statuto un esercizio sociale diverso dall' an- no solare (il limite di euro 7.500 è da verificarsi in capo ad ogni percipiente).
Adempimenti
Il collaboratore dovrà autocertificare alla società o associazione sportiva eventuali compensi del-
la stessa natura erogati da altri soggetti. L'ente, inoltre, certificherà al percipiente le somme cor- risposte, anche se non assoggettate a ritenuta, e sarà tenuto alla presentazione della dichiarazio- ne dei sostituti d'imposta. Per il versamento delle ritenute operate, sia a titolo d'imposta che a ti- tolo d'acconto, sui compensi che eccedono la fascia esente di euro 7.500,00 il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24 è il 1040.
Esclusione dalla base imponibile IRAP
I compensi per attività sportiva dilettantistica sono esclusi dalla base imponibile sulla quale le
associazioni e le società sportive dilettantistiche devono scontare l'IRAP.
Trattamento previdenziale
A differenza di quanto previsto per le collaborazioni coordinate e continuative e per le collaborazioni
progetto, le somme erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche non sono sogget- te al contributo previdenziale INPS della Gestione Separata (Circolare INPS n. 32 del 7 febbraio 2001). L'esclusione dal contributo INPS ed INAIL vale anche per i "rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche" infatti:
■ L'INPS, con circolare n. 42 del 26/02/2003 ha chiarito che su tali compensi non si applicano i contributi previdenziali INPS per la parte eccedente i 7.500 euro annui.
■ L'INAIL con nota n. AD/126/03 del 19 marzo 2003 ha stabilito che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2003, non è più obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per coloro che hanno dei rapporti con società e associazioni sportive dilettantisti- che "di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale".
IL CONTENZIOSO CONI - ENPALS
Dal 2005, l'ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettaco-
lo) avanza pretese di "regolarizzazione di posizioni contributive" relativamente alle somme corri- sposte da organismi sportivi dilettantistici ad istruttori, direttori tecnici e massaggiatori, inviando a detti sodalizi diffide e procedendo nei loro confronti alla redazione di processi verbali.
Al riguardo, il CONI - con nota a firma del Segretari Generale, in data 21/07/2009 - ribadisce «di non reputare sussistente l'obbligo di contribuzione per i compensi erogati da organismi sportivi dilettantistici nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, qualificati redditi diversi ai
fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR.
E ciò anche quando detti compensi vengono erogati a fronte di attività non direttamente connes- se a manifestazioni sportive dilettantistiche. Tesi, questa, che trova, peraltro, ulteriore, totale conferma nelle norme recentemente intervenute in materia.
È noto, infatti, a tal riguardo che, con la disposizione di carattere interpretativo recata dal'art. 35, cooma 5, del DL 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è stato puntualizzato che nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, sono ricomprese la formazione, la didattica, la prepara- zione e l'assistenza sportiva dilettantistica.
Vale aggiungere, poi, che, in totale sintonia con la norma appena richiamata, il decreto 16 aprile
2009, adottato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (…) per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha riconosciuto applicabile il detto beneficio a quei sodalizi in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI che svol- gono anche attività "di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a
60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, eco- nomiche, sociali o familiari". È, peraltro, utile tener presente che dopo gli incontri intervenuti sul- l'argomento con il CONI, l'ENPALS ha emanato, il 7 agosto 2006, la circolare n. 13, con la quale:
■ in accoglimento alla tesi sostenuta dal CONI, ha riconosciuto non esservi obbligo di contribu- zione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio diretto di attività sportive di- lettantistiche, qualificati redditi diversi ai fini fiscali dall'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, an- che per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive dilettantistiche;
■ con riferimento ai compensi in trattazione percepiti nell'esercizio di arti e professioni, come tali non inquadrabili, quindi, fiscalmente tra i redditi diversi, e al dichiarato scopo di favorire una cor- retta applicazione della disiplina dettata dal ripetuto art. 67 del TUIR, ha evidenziato una serie di indici idonei a connotare l'attività professionale come tale.
In relazione a questo ultimo punto non è superfluo considerare che, qualora il richiamo agli indici caratterizzanti l'esercizio di arti e professioni sia finalizzato a motivare eventuali rilievi e conte- stazioni dell'ENPALS sulla qualificazione fiscale dei compensi in parola, occorre tener conto che, in base all'enunciato dell'art. 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare - norma da ritenersi principio generale in materia - il contributo previdenziale "…è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla rela- tiva dichiarazione annuale dei redditi e degli accertamenti definitivi".
Va da sé, quindi, che nessun altro soggetto, al di fuori dell'Amministrazione Finanziaria, è legitti- mato a qualificare differentemente i redditi in questione».
DIPENDENTI PUBBLICI
L'articolo 90 della legge 289/2002 al comma 23 testualmente recita "I dipendenti pubblici pos-
sono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comu- nicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del Testo unico del- le imposte sui redditi, di cui al D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917." E sufficiente una semplice "comu- nicazione" che è molto meno vincolante per il lavoratore e ne rende molto più snella la procedura rispetto a quanto previsto in precedenza dove era necessario ottenere una esplicita autorizzazio- ne da parte del datore di lavoro.
L'attività deve essere svolta a titolo gratuito salva la possibilità di riconoscere loro le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di cui all'art 67, comma 1, lett m) del TUIR.
Ciò vuol dire che i dipendenti pubblici non possono percepire somme di denaro qualificabili come compensi predeterminati ma possono beneficiare solo di indennità e rimborsi.